DECRETO-LEGGE: crediti ECM 2020 già maturati dai medici che hanno svolto attività professionale durante l’emergenza COVID-19

8 Giu 2020 | News

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 dell’8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41. (in questa stessa Gazzetta Ufficiale -alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita’ della gestione accademica». (20A03081) (GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

ARTICOLO 6

2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita’ di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita’, delle unita’ sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attivita’ di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita’ professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono gia’ maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita’ professionale.